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Mel

Provincia di Belluno - Regione del Veneto


Testamento Biologico


Testamento biologico – Iscrizione al registro comunale delle Disposizioni anticipate relative ai trattamenti sanitari

 

 

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, composta da 8 articoli. Gli temi principali della legge riguardano il Consenso Informato (art. 1),  la Terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e la dignita' nella fase finale della vita (art. 2), come comportarsi con Minori ed Incapaci (art. 3), come registrare  le proprie   Disposizioni anticipate di trattamento (art. 4) e infine la Pianificazione condivisa delle cure (art. 5).

 

Il consenso informato

All’articolo 1, la legge «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona» e stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata.

 

Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata, in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile, riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto degli stessi.

 

Ogni persona ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario proposto. Il medico curante è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento o l’accertamento proposto ed è esente da ogni responsabilità civile o penale. In ogni caso il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali.

 

 Il consenso informato trova il suo presupposto nella relazione di cura tra paziente e medico ed è in questo rapporto di fiducia che si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura vengono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile, o il convivente oppure una persona di sua fiducia.

 

Le disposizioni anticipate di trattamento DAT

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

 

E’ possibile indicare una persona di propria fiducia, denominata «fiduciario», che faccia le veci nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve rappresentare le decisioni prese dalla persona che l’ha indicato quando quella stessa persona non sarà in grado di esprimersi. Si tratta di un’indicazione che può essere revocata in qualsiasi momento e il fiduciario stesso può rinunciare alla nomina attraverso un atto scritto.

 

L’eventuale  nomina del fiduciario, che deve essere maggiorenne, deve essere fatta contestualmente alle DAT.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione anche da parte sua delle DAT, o con atto successivo, da allegare alle DAT.

Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

 

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà di chi le ha sottoscritte.

 

I minorenni sono esclusi da tutto questo: il consenso informato è espresso da chi ha la responsabilità genitoriale o dal tutore. Va comunque sempre tenuto conto della volontà della persona minore, «in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità».

 

Modalità di dichiarazione

Le Disposizioni anticipate di trattamento possono essere scritte a mano, al computer (anche utilizzando il modulo predisposto) o video-registrate.

Negli stessi modi possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento. In caso di emergenza o di urgenza «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».

Le DAT, per ora, possono essere firmate davanti a un pubblico ufficiale o a un notaio (prossimamente, anche presso il Servizio Sanitari Nazionale). I documenti sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Per quanto riguarda la dichiarazione in Comune di Mel, l’ufficio di riferimento è quello dei Servizi Demografici, che ne curerà la conservazione in apposito registro.

A tale proposito, si precisa che le dichiarazioni già registrate restano valide.

 

 

Altre informazioni

  • La legge considera trattamenti sanitari la nutrizione l’idratazione artificiali (somministrazione di nutrienti o soluzioni idroelettrolitiche per via endovenosa o intragastrica su prescrizione medica).
  • Nel nostro Paese l’aiuto al suicidio e l’eutanasia sono vietati e non possono essere contenuti nelle Dat.
  • Ogni struttura sanitaria garantisce la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla Legge 219/2017
  • La legge inoltre ribadisce che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n. 38/2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).

 

 

Documenti da presentare

Dichiarazione redatta nei modi spiegati sopra. Se lo si desidera è possibile utilizzare come traccia il modello allegato per la compilazione delle proprie DAT. Indipendentemente da ciò si consiglia di leggere il vademecum predisposto dal Comitato Etico Per la Pratica Clinica dell’ULSS 1 Dolomiti.

 

Costi: Nessuno.

 

Tempi di erogazione: Immediati.

 

Normativa di riferimento: Legge n. 219/2017 (allegato)

 

Modulistica:

  • Traccia per la dichiarazione, approvato dal Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS 1 Dolomiti.
  • Vademecum per la disposizione delle proprie DAT approvato dal Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS 1 Dolomiti.
     Legge_219_2017.pdf Legge 219 22 dicembre 2017   [4547,82 KB]
     Circolare.pdf Circolare Ministero   [245,71 KB]
     Vadecum.pdf Vadecum   [122,21 KB]
     Precisazioni_Ministero.pdf Precisazioni Ministero   [65,69 KB]
     Modulo.pdf Modulo   [86,65 KB]

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